Statuto

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ARTICOLO  1

Costituzione e sede

È costituita l’associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, della legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, denominata ASSOCIAZIONE VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ MARCHE – Associazione di Promozione Socialein breve AVIMARCHE – APS, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale in PORTO SAN GIORGIO (FM).  Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L’utilizzo nella denominazione della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è strettamente legato all’iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’associazione non sia più iscritta all’uno o all’altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E’ fatto divieto di utilizzare il riferimento a “associazione di promozione sociale” o l’acronimo APS in assenza dell’iscrizione ad uno dei due registri.

L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO  2

Carattere dell’associazione

L’associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall’art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO  3

Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è illimitata.

ARTICOLO  4

Scopi e attività dell’associazione

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare:

  • diffondere laconoscenze del dirittoalla Vita  Indipendente delle persone con disabilità al fine di permettere loro di richiedere e ottenere concretamente l’assistenza personale autogestita;
  • operare con determinazione affinché le persone con disabilità che hanno necessità di assistenza personale e scelgono di fare Vita Indipendente possano raggiungere effettivamente queste possibilità.

L’associazione promuove, sostiene e attua a tutti i livelli le iniziative necessarie a ottenere il riconoscimento e l’esigibilità concreta dei seguenti diritti fondamentali delle persone con disabilità:

  • il diritto alla Vita Indipendente e all’autodeterminazione come ogni altra persona senza disabilità: la libertà di essere indipendente e di decidere il modo di condurre la propria esistenza quotidiana, nonostante le limitazioni funzionali;
  • il diritto all’Assistenza personale autogestita: ottenere e gestire autonomamente gli strumenti economici necessari all’assistenza personale, sotto forma di finanziamenti ed erogazioni liberali adeguati e continuativi;
  • il diritto di scegliere senza nessun vincolo i propri assistenti personali, coinvolgendoli secondo i propri bisogni, esigenze e necessità;
  • il diritto di ogni persona con disabilità ad essere adeguatamente e tempestivamente informata della disponibilità e operatività di strumenti legislativi, legali, finanziari, tecnici, amministrativi e organizzativi per la Vita Indipendente.

L’associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L’associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche::

  • far conoscere e informare direttamente le persone con disabilità, tramite seminari, workshop, newsletter ed incontri di auto-mutuo aiuto, delle potenzialità della Vita Indipendente e dell’assistenza personale autogestita;
  • informare delle opportunità per esercitare il proprio diritto alla Vita Indipendente e per richiedere e poter ottenere l’assistenza personale;
  • proporre e fornire, attraverso la “consulenza alla pari” (peer counseling) e la documentazione dei successi ottenuti e delle buone prassi adottate, il supporto psicologico, pratico e tecnico alla persona che volesse rendersi indipendente;
  • diffondere le informazioni e informare delle leggi, delle norme o degli specifici articoli di legge che già prevedano e favoriscono la Vita Indipendente;
  • diventare punto di riferimento per quanti fossero ben motivati ad avviare e a realizzare personalmente il proprio progetto di indipendenza, attraverso l’utilizzo degli strumenti normativi, amministrativi e organizzativi disponibili;
  • seguire le persone con disabilità nel percorso di conoscenza delle potenzialità della Vita Indipendente e dell’assistenza personale e appoggiare le loro azioni e rivendicazioni;
  • organizzare corsi di informazione e preparazione sull’assistenza personale autogestita, sulle leggi e le normative che prevedono la Vita Indipendente;
  • affrontare l’informazione per altri aspetti della vita quotidiana delle persone con disabilità, quali il lavoro e la formazione, la mobilità e le barriere architettoniche, il tempo libero e altre eventuali necessità più specifiche e più personali;
  • operare nel campo degli ausili innovativi e delle applicazioni della tecnologia avanzata di effettiva utilità e di provata efficacia per migliorare alcune necessità della vita quotidiana delle persone con disabilità;
  • essere punto e luogo di riferimento per la possibilità di individuare e formare chi si propone per un’attività professionale in qualità di “Assistente personale”;
  • diventare un’associazione qualificata e accreditata per operare nel campo della Vita Indipendente sia con le persone con disabilità, sia con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
  • promuovere attività e iniziative a tutti i livelli, soprattutto istituzionali, per attivare più efficaci modi anche legislativi, di sostegno alla Vita Indipendente e di diffusione qualificata dell’informazione a quanti ne abbiano necessità;
  • informare i referenti istituzionali, gli enti gestori e i soggetti delle attività socio-assistenziali delle potenzialità della Vita Indipendente e delle normative che la prevedono per richiederne l’applicazione e per proporre l’attivazione di progetti specifici;
  • fare pressione sulle istituzioni per un cambiamento cambiamento politico, normativo, culturale e sociale attraverso attività di advocacy, campagne di sensibilizzazione e informazione, contributi alle politiche pubbliche di settore ed azioni di mobilitazione per esortare le istituzioni a riconoscere il diritto per la vita indipendente delle persone con disabilità, anche mediante lo stanziamento di fondi adeguati;
  • fornire, ad altre organizzazioni di persone con disabilità aventi le stesse finalità dell’Associazione “o che operano nel campo della disabilità”, informazioni e documentazione per conoscere e permettere di far conoscere, la Vita Indipendente e l’assistenza personale;
  • coinvolgere attivamente soprattutto i Soci con disabilità a partecipare, direttamente e in prima persona alla vita dell’Associazione, alle sue attività e iniziative che possano garantire loro il diritto a una Vita Indipendente e autodeterminata;
  • ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale  sopra individuate.

L’associazione, ai sensi dell’ art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell’associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d’esercizio o nella relazione di missione.

L’associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall’art.36 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ARTICOLO  5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell’associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell’art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.

L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO  6

Ammissione e diritti dei soci

L’ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

ARTICOLO  7

Categorie dei soci

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

– Onorari
– Ordinari
– Sostenitori

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze. Sono nominati in via permanente dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
c) Sono soci sostenitori coloro che non prestano la propria attività di volontariato, ma giovano all’Associazione corrispondendo la quota associativa stabilita dall’assemblea per i soci sostenitori e contribuzioni volontarie straordinarie.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO  8

Doveri dei soci

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

ARTICOLO  9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO  10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
e) per morte.

ARTICOLO  11

Organi dell’Associazione

Organi dell’associazione sono:

– l’assemblea generale dei soci;
– il consiglio direttivo;
– organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).
– organo di revisione legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

ARTICOLO  12

Partecipazione all’assemblea

L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell’art. 30 del presente statuto.

L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO  13

Convocazione dell’assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l’associazione disponga di locali per le attività,  per affissione nella Sede Sociale; se l’associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall’organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO  14

Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell’associazione.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’assemblea.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.

L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della meta più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all’assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO  15

Forma di votazione dell’assemblea

Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO  16

Compiti dell’assemblea

All’assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l’organo di controllo e/o l’organo di revisione legale dei conti;
c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
e) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

in sede straordinaria

a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.

ARTICOLO  17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:

  • convocare l’assemblea;
  • predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
  • ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
  • predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all’assemblea;
  • documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
  • deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
  • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  • redigere l’eventuale regolamento interno;
  • procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
  • irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO  18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri nominati dall’assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO  19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.

Se nominato, il rappresentante dell’organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO  20

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO  21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’ assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall’ art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 5 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l’elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017,sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’ art.31 del Codice del Terzo Settore, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO  22

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO  23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo  accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO  24

Libri sociali

L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.

ARTICOLO  25

Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO  26

Entrate dell’associazione

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;
  8. proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
  9. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
  10. dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  11. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finché applicabile e del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO  27

Destinazione degli avanzi di gestione

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell’art. 8 d.lgs. 117/2017, all’associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO  28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

ARTICOLO  29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO  30

Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO  31

Scioglimento e liquidazione dell’associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l’entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’ assemblea.

ARTICOLO  32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

ARTICOLO  33

Rinvio

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